Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale – Cass. n. 8951/2023
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Appello - Improcedibilità - Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale - Esclusione - Nullità sanabile - Fattispecie.
La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8951 del 30/03/2023 (Rv. 667514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_347