Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell'errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.
In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8981 del 30/03/2023 (Rv. 667232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_901, Cod_Proc_Civ_art_339
Corte
Cassazione
8981
2023