Accoglimento integrale con la sentenza impugnata – Cass. n. 4056/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Conclusioni del P.M. in appello - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Mancata notifica del ricorso in cassazione al P.M. presso la Corte d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione.
Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad
impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072