Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura rilasciata mediante scrittura privata autenticata anteriore alla sentenza impugnata - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023 (Rv. 666731 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
Corte
Cassazione
4234
2023