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Cessazione in appello – Cass. n. 6016/2023

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - impiego pubblico - concorsi - in genere - Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6016 del 28/02/2023 (Rv. 667025 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331

 

Corte

Cassazione

6016

2023