Impugnazioni civili - opposizione di terzo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01)
Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - "Dies a quo" per la proposizione dell'opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento "ad opponendum" - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_619