Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023 (Rv. 668138 - 02)
Deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Deposito di copia analogica della decisione accompagnata da relata di notifica e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Casi e limiti.
Ove sia proposto ricorso per cassazione nei confronti di una pluralità di intimati - che si rapportino con la parte ricorrente ciascuno all'interno di altrettante cause scindibili, sebbene unitariamente trattate e decise nel giudizio "a quo", e dei quali però solo alcuni depositino controricorso gli altri rimanendo tali - il deposito entro venti giorni dall'ultima notifica di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per colui (o coloro) tra i controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) che non abbia (o non abbiano) disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, dovendo invece dichiararsi improcedibile il ricorso per coloro che siano rimasti intimati o che, depositando controricorso, abbiano disconosciuto la conformità all'originale della copia depositata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18840 del 04/07/2023 (Rv. 668138 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365