Mandato alle liti (procura) - società e altri enti - regioni - regioni di diritto comune (a statuto ordinario) - organi della regione - giunta regionale (funzioni e responsabilità) -Rappresentanza in giudizio - Regione Puglia - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Mancanza della delibera autorizzativa - Conseguenze.
L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18850 del 04/07/2023 (Rv. 668336 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075