Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze - Inibitoria in appello - Istanza inammissibile o manifestamente infondata - Condanna della parte istante alla pena pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c. - Natura - Revoca - Conseguenze.
In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della istanza inibitoria in appello, la conseguente sanzione pecuniaria, irrogata in favore della cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ha natura di pena, sicché, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c., in caso di revoca di quest'ultima all'esito del giudizio, non può essere restituito dalla controparte appellata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27234 del 25/09/2023 (Rv. 669150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_283