Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 01)
Giudizio di rinvio – poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione della colpa - Criterio incentrato sulla dimensione soggettiva della condotta - Insufficienza - Criterio "oggettivato" del cd. agente modello - Necessità
In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena "translatio” del giudizio sulla domanda risarcitola, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2043