Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23355 del 01/08/2023 (Rv. 668708 - 01)
Errore di fatto - Provvedimento emesso dalla Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame di sentenze, allegate nel giudizio di merito ed invocate quale giudicato esterno tra le parti su un punto decisivo della controversia, non è deducibile ai sensi dell'art. 395, n. 5), c.p.c., poiché l'art. 391 bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, solo per errore materiale o di calcolo o per errore di fatto, ai sensi del n. 4) dell'art. 395 c.p.c. e non ai sensi del n. 5) del medesimo articolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui veniva chiesta la revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, sia ex art. 395 n. 5) c.p.c., poiché normativamente non consentito, sia ex art. 395 n. 4) c.p.c., poiché la questione dell'asserito giudicato esterno era stata oggetto di discussione tra le parti e di decisione nel provvedimento revocando).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23355 del 01/08/2023 (Rv. 668708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395