Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023 (Rv. 669386 - 01)
Interesse all'impugnazione - Sentenza di inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello - Ricorso per cassazione - Precedente cassazione della sentenza d'appello - Interesse al ricorso per cassazione contro la sentenza di inammissibilità della revocazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023 (Rv. 669386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360