Solidarietà attiva - Sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna del debitore - Adempimento "parziario" in favore di ciascun creditore - Riforma della statuizione di primo grado - Obblighi restitutori - Diritto di ciascun creditore a pretendere l'intero - Esclusione.
Nel caso in cui, in esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di più creditori in solido, il debitore abbia effettuato pagamenti parziari nei confronti di ciascuno di essi, la riforma della suddetta sentenza non determina l'insorgenza di un'obbligazione solidale passiva avente ad oggetto la restituzione dell'intera somma da parte di ciascun debitore, avendo diritto il solvens alla restituzione delle sole somme rispettivamente ricevute dai debitori medesimi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32663 del 23/11/2023 (Rv. 669505 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_336