Motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Contrasto della decisione di merito impugnata con arresti delle Sezioni Unite - Vizio di violazione di legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza impugnata e il precedente, dovendo la censura in ogni caso identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propostane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30774 del 06/11/2023 (Rv. 669333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366