Raddoppio del contributo unificato - Opposizione allo stato passivo - Applicabilità - Esclusione.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatola, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica; conseguentemente, in caso di rigetto dell'opposizione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ricorrendo in tale ipotesi la ratio della disposizione, che è quella di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35254 del 18/12/2023 (Rv. 669662 - 01)