Accoglimento di opposizione di terzo - Effetti - Annullamento del giudicato formatosi fra le parti originarie - Limiti - Fattispecie.
L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell’opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34540 del 11/12/2023 (Rv. 669532 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404