Sentenze - Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.
Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 15/01/2024 (Rv. 670227-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339