Produzione successiva al deposito del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione dell'atto di conferma ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 contenente la menzione del titolo abilitativo della costruzione, in quanto insuscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 372 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024 (Rv. 669983-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372