Societa' - trasformazione - in genere - Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332