. Riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla somma indebita - Ripetibilità da parte dell'ente nei confronti del lavoratore - Esclusione.
In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024 (Rv. 669860-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Civ_art_2033