Istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024 (Rv. 670576-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2