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Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-01)

Obblighi di fare e di non fare - Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Sindacato della Cassazione - Contenuto e limiti.

Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614_2, Cod_Proc_Civ_art_360