Appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)
Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_074, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_087