Skip to main content

Impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)

Indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione - Qualificazione implicita della domanda - Esclusione - Fattispecie.

L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_323