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Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)

Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio.

Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2033