Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024 (Rv. 671484-01)
Giudizio di rinvio prosecutorio - Riassunzione - Obblighi del giudice del rinvio - Pronuncia su tutte le domande ed eccezioni formulate nelle fasi di merito - Contumacia di una delle parti - Irrilevanza - Formale ed espressa riproposizione delle conclusioni - Necessità - Esclusione.
In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024 (Rv. 671484-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Civ_art_2909