Reclamo ex art. 124 Codice della crisi e dell'insolvenza - Applicabilità alla sola liquidazione giudiziale - Ragioni.
Il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024 (Rv. 670980-01)