Ricorso per cassazione - "Atto di integrazione del contraddittorio" ex art. 371-bis c.p.c. - Contenuto - Ricorso originario nella sua interezza - Necessità - Diversa intestazione - Mancanza - Incidenza sull’idoneità dell’atto a realizzare la scopo - Insussistenza.
L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_371_2, Cod_Proc_Civ_art_156