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"reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)

Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello - Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al giudice ordinario d'appello - Necessità.

In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383