Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)
Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni della corte dei conti - Inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice contabile - Contestuale rigetto nel merito della domanda - Omessa impugnazione della seconda statuizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Fondamento - Carenza di potestas iudicandi dopo la declaratoria di inammissibilità - Inconfigurabilità - Ragioni.
Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_276649408-01