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Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024 (Rv. 671759-01)

Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Requisiti - Fattispecie.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024 (Rv. 671759-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395