Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T. del P.M. in sede penale - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica del P.M. in sede penale è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132