Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-01)
Azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Onere di aggravamento della motivazione del giudice di rinvio - Sussistenza - Reiterazione dei vizi - Motivazione apparente - Configurabilità.
Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. un onere di aggravamento della motivazione, essendo questo tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente, con la conseguenza che, in caso di di reiterazione degli errori già censurati, si configura una sostanziale apparenza della motivazione sui punti in discussione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_360