Deposito telematico di atti processuali - Tempestività e definitiva regolarità del deposito - Differenze - Mancato ricevimento della quarta pec - Conseguenze - Oneri a carico della parte - Fattispecie.
In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 69 del 03/01/2025 (Rv. 673599-01)