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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-01)

(impugnabilita') - famiglia - potesta' dei genitori - Giudizi di separazione e divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Ordinanza di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. - Ambito applicativo.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473_2