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Impugnazioni in generale - sospensione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025 (Rv. 673890-01)

Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025 (Rv. 673890-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295