istruzione e scuole - personale insegnante - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014
Danno per lesioni a seguito di caduta dell'allievo di scuola di sci - Responsabilità della scuola e dell'insegnante - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Conseguenze sulla distribuzione dell'onere della prova - Modalità di assolvimento dell'onere probatorio - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014
Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha negato la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva perso l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014