Obbligo contrattuale di istruire ed educare gli allievi - Obbligo accessorio di protezione della incolumità fisica e della sicurezza degli stessi - Portata - Inclusione sia dei fatti di terzi, sia dei fatti autolesivi - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013
La domanda di iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto scolastico, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti del secondo, accanto all'obbligo contrattuale di istruire ed educare gli allievi, quello di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli stessi, sia con riferimento ai rischi derivanti da condotte di terzi, sia con riferimento a rischi derivanti da condotte autolesive.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013