Personale universitario non medico operante negli istituti di ricovero e cura - Trattamento economico - Equiparazione al personale sanitario - "Indennità De Maria" - Criterio perequativo - Equivalenza delle mansioni a prescindere dal titolo di studio - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8521 del 29/05/2012
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8521 del 29/05/2012
La cosiddetta "indennità De Maria", riconosciuta dall'art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è legittimamente determinata - in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria - sulla scorta del criterio fattuale dell'equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente.