istruzione e scuole - personale insegnante - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9752 del 10/05/2005
Degli istituti statali di istruzione superiore - Rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato - Atti illeciti posti in essere dal personale insegnante - Diretta riferibilità al Ministero della pubblica istruzione - Conseguenze - Irriferibilità agli istituti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9752 del 10/05/2005
Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un liceo scientifico) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità' giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9752 del 10/05/2005