Insegnanti di religione cattolica presso le scuole comunali dell'infanzia - Diritto al trattamento economico dei docenti a tempo indeterminato - Sussistenza - Fondamento - Disciplina applicabile al rapporto - Individuazione.
Gli insegnanti di religione cattolica presso le scuole comunali dell'infanzia hanno diritto a percepire lo stesso trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato perché il loro rapporto di lavoro, caratterizzato dall'annualità dell'incarico e dall'automatica rinnovazione in caso di permanenza dei requisiti per l'insegnamento, resta regolato, oltre che dalle intese previste dal protocollo addizionale alla l. n. 121 del 1985, dall'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994 che gli riconosce l'appartenenza al corpo docente con parità di diritti e doveri, sicché resta esclusa l'applicabilità al rapporto della disciplina per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 16 del c.c.n.l. enti locali del 6 luglio 1995.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 201 del 11/01/2016