Istruzione e scuole - università – Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017
Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica - Rapporto di lavoro subordinato o autonomo - Esclusione - Natura - Contratto di formazione-lavoro - Specificità della disciplina - Emolumenti - Finalità.
L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017