Scuole di specializzazione universitarie - Trattamento economico dei medici specializzandi - Anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005 - Incremento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione al costo della vita - Blocco temporaneo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017