Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017
Ex-lettori di lingua straniera - Rapporto a tempo indeterminato costituito giudizialmente - Trattamento economico previsto per il collaboratore esperto linguistico - Applicabilità - Fondamento.
All'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di "ruolo ad esaurimento" per il rapporto di lettorato, sicché, ove l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'UE.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017