Scuole di specializzazione universitarie - Medici specializzandi - Frequenza di più corsi di specializzazione - Trattamento economico per ciascuno di essi - Spettanza.
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati alla percezione della adeguata remunerazione stabilita dalle norme interne di recepimento; ne consegue che, ove il medico abbia conseguito più di una specializzazione, al medesimo va riconosciuta la remunerazione per ciascuna di esse.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20095 del 25/07/2019 (Rv. 654778 - 01)