Istruzione e scuole - diritto all'istruzione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 25101 del 08/10/2019 (Rv. 655502 - 01)
Sostegno scolastico a portatore di handicap grave - Piano educativo individualizzato - Potere discrezionale dell'amministrazione scolastica di rimodulare o sacrificare la misura del supporto integrativo individuato dal detto piano - Esclusione - Omissione od insufficienze nell'apprestamento del sostegno - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Condizioni - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 25101 del 08/10/2019 (Rv. 655502 - 01)