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Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università – Cass. n. 30909/2021

Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 230 del 1962 e poi dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30909 del 29/10/2021 (Rv. 662616 - 01)

 

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Cassazione

30909

2021