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Trattamento economico accessorio del personale di categoria – Cass. n. 31135/2021

Istruzione e scuole - università' - in genere - Personale universitario - Art. 62 del c.c.n.l. 1998-2001 - Trattamento economico accessorio del personale di categoria - Interpretazione.

 

L'art. 62 del c.c.n.l. 1998-2001, comparto Università, ha regolato, in via autonoma e senza possibilità d'intervento della contrattazione decentrata, l'intera materia del trattamento economico accessorio del personale della nuova categoria EP appartenente all'area economico- gestionale, prevedendo l'assorbimento nella retribuzione di posizione e di risultato, con la sola eccezione delle voci specificatamente indicate, di tutte le competenze accessorie e delle indennità previste dal c.c.n.l. 21 maggio 1996, compreso il compenso per il lavoro straordinario, nonché di quelle previste dalla contrattazione collettiva decentrata previgente che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del c.c.n.l. 1998-2001, resta applicabile, sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo che regoli diversamente la materia, solo in via residuale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31135 del 02/11/2021 (Rv. 662677 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

 

Corte

Cassazione

31135

2021