Esperti linguistici - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Obbligo di esclusività - Insussistenza - Conseguenze.
Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed è pertanto sottratto all'obbligo di esclusività vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13490 del 15/05/2024 (Rv. 671187-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105