Personale A.T.A. - Graduatoria provinciale permanente - Posti vacanti - Diritto soggettivo alla stipula - Negazione - Risarcimento del danno - Esclusione - Illegittima esternalizzazione dei servizi - Irrilevanza.
Il lavoratore inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale permanente relativa al personale ATA, nella specie nel profilo di collaboratore scolastico, non ha un diritto soggettivo a stipulare con la P.A. un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di supplenze annuali in presenza di posti vacanti e quindi non può vantare pretese risarcitorie, neppure in caso di illegittima esternalizzazione da parte della P.A. dei servizi corrispondenti a quelli resi dai collaboratori scolastici.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13684 del 16/05/2024 (Rv. 671204-01)